e-procurement efficiente per appalti pubblici, lo studio di Jaggaer

Contestualmente sono stati presentati i risultati di una ricerca che ha evidenziato i criteri per la scelta delle e-procurement sicure.

Procurement post-pandemia
Mario Messuri, General Manager Italy e VP South Europe di Jaggaer

Come scegliere piattaforme di e-procurement, per trasformare gli appalti pubblici in leva di ripresa? Se lo è chiesta Jaggaer, che ne ha discusso con referenti di rilievo.

Tra gli esponenti che hanno partecipato alla conferenza, Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione, Annalisa Giachi, Responsabile Ricerca di Promo PA Fondazione e Adriano Leli, SCR Piemonte
Hanno offerto il loro parere anche Pierdanilo Melandro, Centrale di Committenza della Regione Marche, con il coordinamento di Carlo Moroni, Account Director Head of Public Sector di Jaggaer Italia. Le conclusioni della mattinata sono state espresse da Mario Messuri, General Manager, Jaggaer Italia e VP South Europe

Contestualmente sono stati presentati i risultati di una ricerca che ha evidenziato i criteri per la scelta delle e-procurement sicure. È evidente la scarsa consapevolezza delle stazioni appaltanti, così come la limitata disponibilità di strumenti per valutare i rischi di fornitura e l’affidabilità dei provider. Meno del 10% del campione inserisce nei bandi domande sulla solidità finanziaria del provider e solo il 50% richiede l’indicazione di esperienza nel settore.

Nonostante questo, l’attuale contesto normativo e tecnologico, di pari passo con l’emergenza Covid-19 stanno accelerando il ricorso alle soluzioni di e-procurement.
Proprio a causa della pandemia in atto, il Governo ha previsto regole più semplici per gli acquisti di servizi informatici delle PA, in particolare per l’acquisto dei servizi in cloud. Le disposizioni del Decreto Legge “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18).

e-procurement efficiente per appalti pubblici

In particolare, secondo l’Art.75 – acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese

1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

e-procurement efficiente per appalti pubblici

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e-procurement efficiente per appalti pubblici, i risultati del report:

Il report di ricerca ha preso avvio dall’analisi del mercato, radicata di fatto su un doppio binario di grandi aziende IT internazionali e i piccoli-medi operatori, prevalentemente nazionali o regionali.
Le stazioni appaltanti del mondo pubblico intervistate, le 50 più grandi, sottolineano nella quasi totalità l’importanza di costanti e ingenti investimenti da parte degli operatori economici, per fronteggiare l’innovazione normativa mantenendo alti gli standard di sicurezza delle piattaforme e dei dati, per coprire tutti gli ambiti di rischio.

Anche da un punto di vista organizzativo interno, le stazioni appaltanti non cercano competenze manageriali e informatiche per le nuove soluzioni integrate e raramente selezionano nuovo personale o scelgono di formare quello esistente per gestirle al meglio. E tuttavia, l’analisi puntuale di 29 recenti bandi pubblici sui 5 parametri fondamentali (solidità finanziaria, standardizzazione, sicurezza, certificazioni e soluzioni verticali) rivela che in quasi tutti i documenti analizzati non è richiesto alcun requisito finanziario sulla solidità dell’operatore economico, né della sua capacità di fare investimenti nel tempo.

e-procurement efficiente per appalti pubblici

E solo in pochi casi, si individuano richieste relative a precedenti esperienze nel settore. Ma anche l’elencazione dei requisiti funzionali tende al generico ed è poco dettagliata, lasciando un ampio margine di manovra agli offerenti, mentre limitatamente ai requisiti tecnici, si pone attenzione all’interoperabilità delle piattaforme e al dialogo con i sistemi ANAC. Circa il 60% si dichiara soddisfatta delle scelte operate, mentre un terzo dei rispondenti lamenta la mancanza di servizi a valore aggiunto e la metà, invece, riscontra problematiche sul sistema qualità.

Il sondaggio in real time ha evidenziato che la preoccupazione per la sicurezza delle piattaforme rimane medio alta e nella scelta della piattaforma ci si è affidati per lo più (45%) alla reputazione del provider, anche se significativa è la quota di coloro che richiedono la certificazione (38%); la maggioranza delle stazioni appaltanti (60%) ritiene che la certificazione ISO 27001 sia adeguata ai bisogni attuali e per il 70% la quota più opportuna di investimenti da destinare all’innovazione tecnologica sia pari al 20% del fatturato annuo. Infine il 70% si ritiene mediamente soddisfatto delle scelte operate fin qui con un solo 3% molto soddisfatto, e un largo 20% che esprime invece la propria insoddisfazione per le soluzioni impiegate.

Mario Messuri, General Director e VP South Europe di Jaggaer
Il mercato delle soluzioni di e-procurement richiede grandi capacità di investimento e innovazione ai provider, per assicurare ai clienti pubblici soluzioni sempre in linea con i requisiti di legge e con i progressi della tecnologia; se da un lato è apprezzabile lo sforzo del Decreto Cura Italia, che prevede, all’articolo 75, un iter semplificato per acquistare beni e servizi informatici, dall’altro lato, occorre che le pubbliche amministrazioni siano consapevoli dell’importanza di alcuni fattori, quali la sicurezza dei dati, l’affidabilità finanziaria delle aziende, l’assistenza tecnica e molto altro, quando scelgono una piattaforma.
Il servizio pubblico non può permettersi interruzioni di servizio o ritardi, tanto nella quotidianità ordinaria quanto nelle situazioni di emergenza come queste, che richiedono tempismo e prontezza per fronteggiare nell’interesse pubblico le occorrenze: l’e-procurement è sempre più cruciale a garantire la Business Continuity tanto nel pubblico quanto nel privato.