Termoscansione e privacy, se ne parlerà anche a Secsolutionforum

Il segmento relativo alle termocamere sta vivendo un boom trainato in particolare dalle attuali normative anti contagio.

Termoscansione e privacy

A Secsolutionforum 2020 si parlerà anche del segmento della videosorveglianza inerente alla termoscansione e al problema privacy.
Dispositivi che stanno vivendo, vista la situazione di emergenza da Covid-19, un vero e proprio boom dovuto alle normative anti contagio vigenti.
Molte delle aziende di settore specializzate nei sistemi di videosorveglianza, intuendo con anticipo che la richiesta di termoscanner sarebbe aumentata, si sono affrettate a convertire parte della produzione.

Le telecamere termiche ricostruiscono un’immagine utilizzando le radiazioni infrarosse emanate dal calore di corpi o oggetti. Sfruttano sì le radiazioni elettromagnetiche, ma lavorano, a differenza delle telecamere “normali”, su una diversa lunghezza d’onda.
Le telecamere tradizionali operano infatti su lunghezze d’onda brevi c.d. “visibili” (400-700 nanometri), quelle termiche su radiazioni infrarosse, dai 3.000 nanometri fino a 8.000 o 14.000 nanometri.

Fino a poco tempo fa la videosorveglianza era per lo più incentrata sul riconoscimento della persona e del movimento per vari scopi finali. Ora, con l’obbligo di controllo della temperatura corporea per accedere a ogni spazio chiuso, diventa essenziale dotarsi di un dispositivo che controlli la temperatura corporea di ogni singolo individuo che acceda.

Termoscansione e privacy

La scelta da parte degli esercizi è libera. Alcuni hanno adottato i termometri laser o hanno preferito installare un impianto di controllo della temperatura più o meno sofisticato. Lo scopo è sempre quello di fornire un tempestivo riscontro del soggetto che presenti anomalie termiche e non permettere il contatto con altri individui.
Tra i vari tipi di termocamere, alcune sono predisposte per l’acquisizione video del volto della persona.

Una funzione che va a impattare sulle normative GDPR, e a cui il titolare del trattamento dati deve fare attenzione, poiché si tratta di dati personali.
La raccolta e il trattamento di questi dati devono essere gestiti in egual modo in ogni circostanza. Le normative infatti stabiliscono che i trattamenti debbano avvenire nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 5 del reg. UE 679/2016.

A questo proposito interverrà a Secsolution l’avv. Marco Soffientini, esperto di privacy e diritto delle nuove tecnologie e docente e responsabile protezione dati di organizzazioni pubbliche e private. In particolare riguardo alla normativa GDPR relativa alle termocamere di ultima generazione, il loro impatto sulla privacy, l’eventuale applicazione dei principi generali delle normative.

Marco Soffientini, docente e responsabile protezione dati di organizzazioni pubbliche e private
Innanzitutto occorre fare una precisazione: le termocamere sono sistemi di acquisizione video che possono avere un impatto sulla privacy ma non possono essere paragonate ad un sistema di riconoscimento facciale vero e proprio.
Parliamo di immagini acquisite che non consentono di riconoscere il volto di una persona, ma al massimo di desumere indirettamente l’identità della persona per altre vie (ad esempio perché la persona ripresa è l’unico dipendente di quell’ufficio o area).
Esse sono molto utilizzate nel controllo accessi in quanto consentono di “capire” se c’è un’intrusione in una determinata area.
Il vantaggio nell’utilizzo di queste telecamere come “sensori” è che sono in grado di funzionare anche nel buio più assoluto e vengono abbinate molto spesso all’impiego di tradizionali telecamere. Per queste ragioni alle telecamere termiche in quanto tali non si applica la stessa disciplina prevista per le telecamere tradizionali.

Termoscansione e privacy

Le normative presenti nel GDPR come possono essere applicate anche per le termocamere? Anche se le immagini acquisite non permettono l’identificazione vera e propria, ciò non significa che il loro utilizzo non possa avere un impatto sulla privacy.
Problema già presente nella applicazione delle misure anti contagio da Covid-19. Infatti, durante l’emergenza sono state utilizzate telecamere termiche per rilevare la temperatura corporea basate su algoritmi di riconoscimento facciale (c.d. di face detection).
Questo sia per individuare la fronte delle persone che indirizzare la telecamera termica per la rilevazione della temperatura corporea o per rilevare la presenza della mascherina.

Come osservato dall’Autorità Garante la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679).
Quindi non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge.
In questi casi deve essere fornita una informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 679/2016, preferibilmente dettagliata quando si utilizzano tecnologie avanzate come i termo scanner con analisi del volto”