Digital export verso la Cina, la nuova legge sull’e-commerce

Digital export verso la Cina, la nuova legge sull’e-commerce

Emanuele Spagnoletti-Zeuli, dott. Commercialista e revisore legale, e Trixie Bastian, Avv. di diritto tedesco, entrambi Associate dello studio Rödl & Partner, ci raccontano le implicazioni legali/fiscali alla luce della nuova legge cinese sull’e-commerce.

Con i suoi 1,4 Miliardi di abitanti e una classe media che cresce costatamene (nel 2022 potrebbe contare 1 Miliardo di persone – più degli abitanti dell’intera Unione Europea), la Cina rappresenta un mercato estremamente interessante per gli operatori italiani che vogliono vendere i loro beni e servizi tramite i canali dell’e-commerce. Per operare con successo in questo grande mercato è però indispensabile conoscere alcune caratteristiche culturali e abitudini dei cinesi nell’online-shopping. Ad esempio, circa il 60 % del valore complessivo degli acquisti online dei cinesi viene generato tramite gli smartphone e gli utenti, nella scelta delle applicazioni da utilizzare per gli acquisti, sono molto attenti al design delle stesse.

Decisiva, per gli operatori stranieri che vogliono affrontare il mercato cinese, è la conoscenza del quadro normativo che regola il digital export dall’Europa verso la China. È in questo quadro che si colloca la nuova legge cinese sull’ e-commerce, in vigore dal 1° gennaio 2019.
Questa legge, la cui elaborazione è stata piuttosto lunga, ha l’obiettivo di rendere il mercato di sbocco digitale cinese più trasparente e regolamentato. Si riferisce esclusivamente alle vendite on-line realizzate da acquirenti in territorio cinese, e risulta applicabile a tutti gli “e-commerce players”: le piattaforme di vendita online proprie o di terzi (ad. es. Taobao, Alibaba o JD.com), gli operatori che vendono beni o servizi attraverso siti web o altri servizi di rete (ad. esempio tramite siti di “social media” fra cui si può citare Wechat), le società di logistica ed i soggetti che erogano servizi di pagamento.

La legge prevede norme volte a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti compravenduti digitalmente in Cina, i relativi sistemi di pagamento, la tutela dei consumatori e la protezione dei loro dati oltre a regolare le condotte non competitive da parte dei soggetti coinvolti nelle vendite cross-border verso la Cina. Sono poi presenti importanti novità dal punto di vista fiscale e doganale. Vengono inoltre ridefiniti i requisiti di registrazione, presso le autorità locali di competenza, per gli operatori stranieri che offrono i loro prodotti tramite siti propri o piattaforme di terzi registrate in Cina continentale.
Per quanto riguarda la tutela dei marchi – argomento particolarmente sensibile e importante per gli esportatori del “Made in Italy” – è prevista una responsabilità anche in capo ai marketplaces (piattaforme di commercio elettronico o social media) che possono essere sanzionati (con multe da 7.500 fino a 300.000 dollari), nei casi in cui, qualora consapevoli dell’illecito, non abbiano adottato le misure necessarie richieste. Relativamente alla Business license, la portata innovativa della nuova legge risiede nel fatto che i venditori digitali devono obbligatoriamente mostrare la propria licenza commerciale, pena il rischio di multa fino a 1.500 dollari. In questo modo vengono aiutate le autorità cinesi nell’identificare la circolazione di prodotti contraffatti, illeciti o pericolosi colpendo così i c.d. “mercati paralleli” a tutela del consumatore finale e del produttore estero.

Anche con riferimento alla protezione dei dati personali, la nuova legge risulta più stringente. Vengono infatti determinate le modalità di aggiornamento, modifica, intrasmissibilità o cancellazione dei dati sensibili relativi agli utenti da parte dei gestori di siti di e-commerce. Nel contesto della data protection vanno poi attentamente considerate le norme del Cyber-Security-Law cinese. Questa legge, tra le proprie disposizioni, richiede che dati personali e importanti dati commerciali, generati dalle c.d. “key information infrastructures operators” (KIO) e raccolti in Cina, debbano essere conservati in Cina.

Da un punto di vista fiscale invece si segnala l’obbligo per i venditori, anche se non dotati di un’entità giuridica di diritto cinese, di rispettare tutti gli adempimenti di registrazione presso le autorità fiscali competenti ed i conseguenti obblighi di pagamento delle imposte locali.
Inoltre, la legge sull’e-commerce prevede espressamente che gli operatori di vendite online, relative a beni o servizi venduti da paesi stranieri verso la Cina, debbano necessariamente rispettare tutta la normativa locale relativa all’ import/export come la Circolare del Ministero del Commercio Cinese pubblicata il 1° dicembre 2018 e intitolata “Miglioramento della Supervisione delle importazioni retail tramite e-commerce cross-border. Questa Circolare ad esempio prevede ulteriori dettagli in termini di vendite online di beni per uso personale, tracciabilità delle informazioni, registrazione delle società di e-commerce e delle piattaforme di e-commerce, pagamento delle imposte all’importazione da parte dei consumatori cinesi e responsabilità delle piattaforme on-line con riferimento alle imposte non versate alle dogane.

In generale dunque la nuova legge sull’e-commerce in Cina si inserisce in un quadro di maggior tutela per i vari soggetti coinvolti, allo scopo di aumentare il flusso di vendite e di investimenti indirizzati al mercato cinese, equiparando il canale di vendite on-line, realizzate tramite web, alle vendite off-line, tramite negozi fisici, e rendendo così più efficienti le transazioni digitali, con notevoli risparmi per le aziende interessate (basti qui pensare ai maggiori costi che richiede l’apertura di negozi fisici). La maggiore trasparenza offerta dal mercato online cinese può anche dare modo di realizzare economie di scala nel caso di aziende che vendano digitalmente prodotti simili. Queste infatti possono ora approcciare le vendite in Cina in modo integrato condividendo ad esempio marketplaces, costi di logistica, ecc…

Con il miglioramento delle condizioni per poter investire nel mercato delle vendite online, le aziende interessate, saranno innanzitutto obbligate a scegliere se operare tramite un sito e-commerce proprio – in tal caso si renderà necessaria la costituzione di una società a capitale interamente estero (Wholly Owned Foreign Enterprise) – o attraverso l’utilizzo di una piattaforma di terzi, soggiacendo però in questo modo alle politiche di vendita ed alle altre condizioni stabilite da tale piattaforma.
Nel caso si scelga di aprire un proprio sito e-commerce si dovrà poi decidere se le vendite on-line saranno solo relative a propri prodotti o anche a prodotti di terzi. Nel primo caso si dovrà costituire una società per vendite retail, mentre nel secondo caso una piattaforma e-commerce le cui procedure di approvazione ed i requisiti sono più stringenti. Si segnala che in quest’ultimo caso non risulta più necessaria una Joint Venture con un socio cinese, ma bisogna comunque ottenere delle licenze speciali.