Gli Avv. Giuliana Viviano e Margherita Cera, del team Legal Tech di Rödl & Partner, analizzano per noi le implicazioni della direttiva europea sul diritto d’autore.
In particolare, analizziamo l’applicazione della normativa all’interno del mercato unico digitale e le relative responsabilità dei prestatori di servizi online.
Lo scorso 26 marzo, il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, nella versione risultante dall’accordo raggiunto da Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo il 13 febbraio 2019, sulla base di un proposta della Commissione del 14 settembre 2018. Il testo dovrà ora essere vagliato dal Consiglio prima di diventare legge.
L’intento della Direttiva è certamente quello di rafforzare la posizione di autori e artisti interpreti, dal momento che il rapido progresso tecnologico continua ad offrire nuove possibilità di sfruttamento non autorizzato di opere e contenuti protetti. Il diritto d’autore tutela infatti tutte le opere dell’ingegno, per il solo fatto della creazione, senza bisogno di alcuna formalità ulteriore. Tale diritto riserva al titolare lo sfruttamento economico esclusivo delle opere protette e pertanto, ad esempio, il diritto di riprodurle, su qualunque supporto, cartaceo od informatico, di effettuarne la comunicazione e la vendita.
Nell’era digitale, è però sempre più difficile per gli autori e, in generale, per i titolari dei diritti verificare se, e a quali condizioni, le loro opere vengono sfruttate e, nel caso, se abbiano diritto ad una qualche forma di remunerazione.
I contenuti (canzoni, video, fotografie, testi, ecc.) liberamente caricati dagli utenti in rete generano, infatti, migliaia di visualizzazioni, rilevanti ai fini dell’advertising connesso, senza che gli autori di quei contenuti ricevano alcun corrispettivo, nonostante il valore generato per le piattaforme che li ospitano. La differenza tra il valore generato in Internet dalle visualizzazioni di quei contenuti e la remunerazione degli autori (value gap) è stata calcolata in circa 360 milioni di euro l’anno per la sola Europa.
Proprio nell’intento di colmare questo divario e garantire maggiore certezza del diritto rispetto a taluni utilizzi in rete dei contenuti tutelati ai sensi del diritto d’autore, è stata introdotta una delle disposizione che più hanno sollecitato il dibattito pubblico, l’art. 13 (divenuto articolo 17 nel testo approvato dal Parlamento Europeo).
La disposizione modifica il regime di responsabilità degli hosting provider, ossia dei fornitori di servizi di memorizzazione e condivisione di contenuti, per le violazioni dei diritti d’autore perpetrate attraverso la condivisione non autorizzata di opere protette all’interno di piattaforme web e social network quali Facebook e Youtube. La Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale intende modificare il regime di responsabilità degli hosting provider.
Il prestatore di servizi che si limiti ad ospitare i contenuti caricati dagli utenti gode oggi, infatti, di un’esenzione di responsabilità, prevista ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE, recepita con D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (v. art. 16), tale per cui è onere del titolare del diritto d’autore tenere monitorata la rete e denunciare tempestivamente alle piattaforme le violazioni dei propri dritti, indicando in modo sufficientemente dettagliato i contenuti di cui si chiede la rimozione immediata. Solo a fronte dell’inerzia del provider sarà possibile per il titolare dei diritti agire per far accertare anche la sua responsabilità, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni subiti.
Oggi, non grava, quindi, sull’hosting provider alcun obbligo di effettuare un controllo preventivo e generalizzato sui contenuti che vengono caricati dagli utenti, né può essere considerato responsabile, in automatico, dell’eventuale violazione dei diritti degli autori delle opere caricate in rete senza autorizzazione.
L’art. 17 della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale e le misure che dovranno essere adottate dagli hosting provider
L’art. 17 della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale trasforma sensibilmente il suddetto assetto normativo: pur non prevedendo un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti caricati, dispone che le piattaforme che prestano servizi di condivisione online di contenuti debbano ottenere una apposita autorizzazione dai titolari dei diritti d’autore sulle opere caricate dagli utenti.
Saranno considerati coperti dall’autorizzazione ottenuta anche gli atti degli utenti che, ad esempio, condividano nuovamente i contenuti protetti.
Non saranno obbligati ad ottenere la suddetta autorizzazione solo i nuovi provider i cui servizi siano disponibili al pubblico da meno di tre anni e che abbiano un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro. In tal caso, la piattaforma sarà considerata responsabile della riproduzione e condivisione non autorizzata di contenuti solo qualora non si sia attivata tempestivamente per rimuoverli a seguito di una apposita segnalazione del titolare dei diritti d’autore.
La disposizione prevede, comunque, che le piattaforme che consentano la condivisione di contenuti anche in mancanza dell’espressa autorizzazione degli autori saranno automaticamente considerate responsabili della violazione dei loro diritti; ciò a meno che non dimostrino di aver compiuto i massimi sforzi secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, per ottenere l’autorizzazione degli autori e poi per assicurare che non vengano resi disponibili opere e altri materiali specifici, per i quali gli autori abbiano negato il loro consenso all’utilizzo.
In ogni caso, dovranno altresì provare di aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso dell’utente che ha caricato i contenuti o per rimuovere i contenuti stesso, e dimostrare di aver compiuto altresì i massimi sforzi per impedirne di nuovo il caricamento in futuro.
Conclusioni e possibili sviluppi futuri
Che cosa cambierà, quindi, a seguito dell’adozione della Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale? Verosimilmente gli enti di gestione collettiva dei diritti d’autore, come la SIAE in Italia, negozieranno con i provider accordi di licenza in base ai quali rilasceranno, per conto degli autori, l’autorizzazione a caricare le opere protette, magari a fronte di una remunerazione, che potrebbe variare in base alle visualizzazioni dei singoli contenuti ed essere calcolata come una percentuale degli introiti pubblicitari della piattaforma.
Gli autori che, viceversa, non vorranno autorizzare il caricamento delle loro opere in rete, dovranno comunicare “le informazioni pertinenti e necessarie”, ossia, quantomeno, una lista di opere, in modo da permettere un efficace attività di filtraggio e blocco da parte della piattaforma in fase di upload di quei contenuti da parte degli utenti.
In tal caso è verosimile che i provider potranno decidere, ad esempio, di bloccare tutti i contenuti che possano combaciare con le opere degli autori che hanno negato la loro autorizzazione, riservandosi però di perfezionare l’upload qualora l’utente si avvalga dei limiti ed eccezioni al diritto d’autore (es. citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia, ecc.).
In alternativa, i provider potrebbero scegliere di procedere ugualmente all’upload a fronte della dichiarazione dell’utente relativa all’applicazione, nel singolo caso di specie, dei limiti ed eccezioni al diritto d’autore, salvo poi rimuovere tempestivamente i contenuti difronte alle segnalazioni in senso contrario dei titolari dei diritti.
La materia è sicuramente complessa e di certo è necessario attendere i futuri confronti tra i prestatori dei servizi, i titolari dei diritti d’autore, le organizzazioni degli utenti e le altre parti interessate. Solo in un secondo momento sarà quindi possibile stabilire quali misure il provider debba adottare per soddisfare gli standard di diligenza professionale, richiesti perché possa non essere ritenuto responsabile della violazione in rete dei diritti degli autori, quali, ad esempio, l’uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenuto conto della natura dei servizi, in modo da stabilire.
Resta, comunque, opportuno rivolgersi a consulenti e professionisti del settore, esperti non solo in materia di intellectual property, ma anche di temi attinenti al diritto delle nuove tecnologie e al mondo digital, per comprendere fino in fondo che cosa cambierà in futuro e come tutelarsi per valorizzare al meglio il proprio diritto d’autore o, nel caso degli utenti, il proprio diritto di libera espressione e critica, evitando il rischio di incorrere nella violazione dei diritti degli autori.