Lo sviluppo dell’AI riguarda non solo i diritti della persona, ma anche gli obblighi relativi ai diritti di copyright. Un argomento sul quale le aziende iniziano a interrogarsi. L’ avv. Lucia Maggi, partner di 42 Law Firm, fa il punto rischi, obblighi e diritti attuali.
L’intelligenza artificiale (AI) è una forza motrice del progresso tecnologico. Nel business, l’AI promette di rivoluzionare processi e procedimenti, ma comporta anche rischi che le aziende devono considerare attentamente.
AI e aziende, alcuni rischi…
Il primo tra i rischi è l’inaffidabilità potenziale delle tecnologie AI. Perché le decisioni generate da algoritmi, se errate, possono portare a conseguenze negative, sia economicamente che in termini di reputazione. Un altro rischio riguarda i temi della privacy e protezione dei dati, come si è avuto già modo di verificare nei mesi scorsi. Inoltre, ulteriori rischi derivano dall’uso etico dell’AI, i bias e il possibile impatto sulla forza lavoro.
… e alcuni diritti
Venendo al tema dei diritti di proprietà intellettuale del prodotto generato dall’AI, da un lato, le aziende si dovranno preoccupare di proteggere – ove possibile – i propri prodotti derivati dall’intelligenza artificiale. Questo attraverso gli strumenti tradizionali messi a disposizione dalle normative nazionali e internazionali quali brevetti, marchi o diritti d’autore. Dall’altro lato, l’ambigua natura della proprietà intellettuale generata da AI potrebbe creare confusione in merito a chi sia il soggetto detentore di tali diritti relativi alle opere generate.
AI e aziende
L’argomento è dibattuto, si è discusso e si discute su chi sia il detentore del prodotto generato da AI. Senz’altro l’attenzione alle condizioni generali di servizio dei software che si sceglie di utilizzare è un ottimo sistema per comprendere di quali sono i diritti sull’opera generata di cui l’utilizzatore del software può disporre. Alcune piattaforme, infatti, riconoscono agli utilizzatori facoltà diverse a seconda che si utilizzi una versione gratuita o a pagamento dei software.
I dati e il diritto d’autore
In ogni caso, la titolarità dei diritti sull’opera generata non mette l’azienda al riparo dalle eventuali richieste da parte di terzi circa la possibile violazione di copyright. Anzi, proprio leggendo i Term of Service di uno dei più noti software di Ai si legge che la piattaforma declina qualsivoglia responsabilità in ordine alle possibile istanze di violazione di diritto d’autore da parte di terzi. Un tema cruciale infatti inerisce l’utilizzo di opere protette da copyright per creare il pacchetto di informazioni e dati che vengono utilizzati per la “formazione” del software di AI. L’AI, infatti, richiede l’apprendimento attingendo a enormi set di dati, e qui sorge il problema: che succede se i dati utilizzati sono opere tutelate dal diritto d’autore?
Al via le prima cause
Molte volte, per l’apprendimento automatico (machine learning), si utilizzano opere (immagini, testi, musica) estratte da Internet. Se queste opere sono protette da copyright, la loro utilizzazione senza permesso potrebbe portare a violazioni. In teoria, l’AI dovrebbe utilizzare solo dati e contenuti con licenze aperte o per i quali i diritti sono stati acquisiti. Tuttavia, in pratica, è difficile garantire, data la mole di informazioni processate. Non a caso negli ultimi mesi sono state instaurate le prima cause vertenti proprio su questo tema.
AI e aziende: focus su rischi, obblighi e diritti di copyright
Giusto per citarne una, a gennaio Getty Immages ha citato Stable Diffusion sostenendo che quest’ultima avrebbe addestrato le proprie tecnologie su migliaia di opere protette. Di fatto attuando delle copie delle medesime, senza il consenso dei legittimi titolari avrebbe permesso che le tecnologie creassero nuove opere sulla base delle precedenti utilizzate per l’addestramento.
Di fatto creando “opere derivate” senza il consenso dei titolari delle opere originali. Il che invece è richiesto dalle norme che regolano il diritto d’autore. Il giudizio è ancora pendente e sarà molto interessante conoscere l’esito di questi primi contenziosi. Senza dubbio non è semplice da risolvere anche in considerazione del fatto che la legge sul copyright varia da Paese a Paese e la sua applicazione alla AI è ancora de jure condendo.
Il testo dal legislatore europeo
In alcuni casi, soluzioni possibili possono includere la creazione di propri dataset originali o l’acquisto di diritti d’uso su dataset già esistenti. Oppure aver verificato che i titolari delle opere e del database non abbiano espressamente vietato le riproduzioni ai fini del text and data mining (c.d. meccanismo di opt out) e di aver conservato le copie delle opere e del database solo per il tempo necessario ai fini del text and data mining. Gli emendamenti recenti introdotti dagli Europarlamentari rispetto al testo proposto per l’AI Act apportano importanti riflessioni riguardo alla gestione da parte dei fornitori di sistemi di AI generativa.
Cosa prevede l’articolo 28.b
L’AI Act, pur non volendo modificare specificamente la disciplina del diritto d’autore, prevede l’interesse del legislatore europeo di richiedere maggior trasparenza e moderazione dei contenuti da parte di questi fornitori. L’articolo 28.b introduce il concetto di sistemi di Intelligenza Artificiale destinati a generare contenuti come testi complessi, immagini, audio o video. In breve, impone a tali fornitori di:
- Rispettare gli obblighi di trasparenza come indicato nell’articolo 52, comma 1 del medesimo AI Act.
- Addestrare, progettare e sviluppare i modelli per garantire la conformità con il diritto dell’Unione, senza violare i diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione.
- Documentare e rendere pubblica una sintesi dettagliata dell’uso dei dati di addestramento protetti dalla legge sul Diritto d’autore. Questo nel rispetto della legislazione nazionale e dell’Unione.
Tante le interpretazioni, AI e aziende
Questo tema, particolarmente delicato nell’ambito del diritto d’autore e text and data mining, rimane però aperto a interpretazioni. Senza ulteriori dettagli su come i fornitori dovrebbero adempiere agli obblighi di clearance, soprattutto riguardanti l’utilizzo dei dati di addestramento protetti dal diritto d’autore, l’applicazione della norma potrebbe rimanere incerta.
Al centro l’interazione uomo-sistema AI
I requisiti di trasparenza che i provider dovranno soddisfare saranno doppi. Innanzitutto, dovrebbero rispettare i doveri di informazione dell’articolo 52, comma 1. Progettando i sistemi di AI in modo che la persona fisica interagisca consapevolmente con l’AI. Inoltre, l’articolo 52 introduce ulteriori requisiti informativi riguardo l’interazione uomo-sistema AI. Incluso l’obbligo di utilizzare specifici disclaimer per contrassegnare contenuti falsi, non autentici o modificati creati grazie al sistema.
In secondo luogo, a fronte delle perplessità sollevate, i fornitori di modelli generativi AI dovranno documentare e rendere pubblica una sintesi dell’uso dei dati di addestramento (art. 28b, comma 5 lett c). Gli aggiornamenti riportano l’importanza della trasparenza nell’uso dell’AI a livello generale. Richiedendo ai fornitori di provvedere a una corretta informazione sull’uso del sistema di AI sull’uso dei dati di addestramento protetti dalla legge sul Diritto d’autore.
Le future disposizioni
Da tutto ciò evidente lo sforzo dell’Europarlamento di bilanciare la necessità di sviluppo dell’AI con i diritti dell’individuo e il rispetto dei diritti di copyright. Tuttavia, resta da vedere come queste disposizioni saranno applicate in pratica.